Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 41, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

          b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;

          c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

          d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);

          e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del

 

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tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore al 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti tariffe professionali.

      2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
      3. Nell'ambito della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'esame deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

          b) l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione tramite un sistema di crediti;

          c) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.